venerdì 13 dicembre 2013

DRONI, ARRIVA LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ENAC SUI VOLI APR, IN UN LABIRINDO DI CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI E BREVETTI (A PAGAMENTO). UN MODO PER LIMITARE LO SVILUPPO DI UNA NUOVA ATTIVITA' PRODUTTIVA CHE IN ITALIA POTREBBE APRIRE NUOVI ORIZZONTI PROFESSIONALI NEL MONDO DEL LAVORO


L'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, varerà lunedì una regolamentazione per il volo dei droni a pilotaggio remoto, ossia senza pilota a bordo, classificati con l’acronimo Apr. La soglia massima relativa all'altezza di volo pare sarà fissata a 150 metri di altezza (anche se in un precedente documento il limite era stato fissato a 70 metri) per qui velivoli con un peso sotto ai 20 chilogrammi; vale a dire tutti quei modelli che oggi hanno raggiunto una grandissima diffusione anche sul nostro mercato nazionale.

Si tratta di aeromobili a propulsione elettrica, a quattro, sei e a otto motori, che vengono venduti e assemblati con la finalità di impiego ad indirizzo fotografico e per le riprese aeree, oltre che per usi specifici nel monitoraggio del territorio e della security. Il compromesso più difficile da gestire, anche da parte dell’Enac, è quello di riuscire a classificare e quindi a regolamentarne l’uso, anche per quei velivoli o droni ufficialmente venduti come “giocattoli” con tanto di dealer per la commercializzazione in tutta Europa e negli Usa. La questione è dunque complessa, anche in virtù della sofisticazione di queste piccole macchine volanti ad altissima tecnologia, capaci di essere programmate anche per voli con mappatura a gestione automatica con l’ausilio di un sistema gps, che permette a queste macchine, in caso di avaria, l’atterraggio automatico, individuando il punto esatto di partenza dopo averlo registrato nei suoi parametri di volo.

Per quanto possa sembrare, la regolamentazione è assai complessa, in quanto deve integrare tutte quelle condizioni di sicurezza relativi al volo, secondo un quadro di riferimento internazionale che va ancora delineandosi, secondo requisiti e criteri che necessiteranno un allineamento con quelli che sono gli assetti regolamentari internazionali nel campo dei velivoli Apr. La sua applicabilità è finalizzata ai sensi del Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio (Ce) N°216/2008.

Proprio per questa complessità nel decifrare quelle che sono le applicazioni regolamentari in base alle applicazioni specifiche del drone, si sollevano naturali interrogativi su come gestire una normativa che, a primo impatto, sembra fin troppo sproporzionata rispetto al reale utilizzo del velivolo. Infatti, per un piccolo drone del peso fino a 2 kg, l’Enac prevede sì dei requisiti semplificati rispetto a quelli previsti per i velivoli fino a 20 kg di peso, ma pur sempre l’acquisizione di una serie di autorizzazioni complesse sia nel caso di “operazioni specializzate in spazi aerei segregati o controllati” che in quelle che trattano “attività di volo sperimentale in spazi aerei segregati”.

Inoltre, per questo tipo di droni Apr, l’attività di volo è consentita solo in condizioni di Vlos (Visual Line of Sight), ossia di volo a vista senza dispositivi Fpv, quindi senza l’ausilio di un monitor con ricevitore di immagini. Per le autorizzazioni di rito, al pilota è richiesta una certificazione sull’attestazione di competenze relative ad un addestramento adeguato per il tipo di Apr e una relativa licenza di pilotaggio ed aver raggiunto la maggiore età. Inoltre, la dichiarazione di stipula di un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile, che molte compagnie assicuratrici non riconoscono!

Bisognerà quindi acquisire una sorta di «brevetto di volo» per poter utilizzare i droni attualmente in libera vendita. E qui nasce l’equivoco. Come tutte le iniziative legislative italiane, che apparentemente tutelano e regolano il corretto funzionamento di quelli che sono i nuovi sistemi hi-tech della tecnologia moderna per l'applicazione civile, in questo caso il volo con droni Apr, non esiste un coordinamento chiaro in grado di assecondare anche le richieste a tutela di tutte quelle aziende che già utilizzano questi sistemi per motivi lavorativi (con le dovute precauzioni per la sicurezza), e quindi garantiscono fatturato in un momento così critico per l'economia nazionale.

Sul sito dell'Enac, da canto suo, non vi è traccia di nessuna bozza relativa ad una regolamentazione specifica sui “droni” nell’abito del volo sul territorio nazionale. Per trovare qualcosa relativa ad una sorta di bozza di regolamento relativo a questi dispositivi, abbiamo dovuto spulciare nelle “normative” contenute nel sito (http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Consultazione_Normativa/info-905363687.html).

Un dettaglio, quest'ultimo, non da poco, visto che molti società e privati hanno effettuato significativi investimenti in questo settore, pur di trovare nuove alternative ad un mercato ormai saturo e in grande crisi.

Cosa accadrà allora per i possessori dei droni e per quelle aziende che hanno già pianificato accordi e contratti per la gestione di servizi alle aziende e sul territorio? Visti i problemi economici del Paese, è facile pensare che quest'ultima trovata (giusta per molti versi) possa nascondere però una serie di percorso ad ostacoli e quindi una serie di autorizzazioni a pagamento che finirebbero per porre una barriera insormontabile allo sviluppo di nuovi settori nell'ambito del lavoro. Quanto peserà economicamente e a livello burocratico tutta questa normativa per chi si appresta ad un volo con un drone, magari per una serie di fotografie aeree? Non sarebbe meglio fare un distinguo più netto fra regolamentazione aeronautica commerciale e quella relativa al volo di un piccolo velivolo elettrico di appena 2 chilogrammi di peso?  

Massimo Manfregola

http://youtu.be/21zBQgjOcqQ

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